I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione. Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalita' e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art8 · fonte del testo

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