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[1]I resti di capitale al 1° gennaio 1939-XVII dei mutui di cui alla tabella annessa alla presente legge, concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Vicenza, saranno unificati e trasformati in un nuovo mutuo ammortizzabile in 50 anni, a decorrere dalla data suindicata, al saggio del 5,80.
[2]In considerazione dei minori saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualita' verra' ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi del 2,1273 %.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
