Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione previsto all'articolo 1 della presente legge, e' stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e lo ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente articolo 2. Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo "gestione dei fondi pensioni e sussidi" a pareggio della relativa gestione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1688~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari