Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:

  • a)dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;
  • b)da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezza l'ammontare della ritenuta di cui al precedente punto a);
  • c)dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1688~art2 · fonte del testo

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