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Per le materie d'insegnamento alle quali non si provvede ai sensi del precedente art. 5 il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio, provvede mediante incarichi, sentito il rettore. Le retribuzioni per gli incarichi sono stabilite nei limiti previsti nell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
