Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, su richiesta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio mettera' a disposizione della Gioventu' italiana del Littorio per la direzione e per l'insegnamento nelle Accademie, professori di ruolo delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore, in numero non superiore a 7 per ciascuna delle due Accademie, sempreche' l'insegnamento presso le dette Accademie non sia assolutamente conciliabile con altro insegnamento presso Istituti pubblici del Regno.
[2]Per le supplenze dei predetti professori di applica l'art. 96, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.
[3]La Gioventu' italiana del Littorio provvedera' al rimborso di tutte le spese lorde inerenti al trattamento economico dei professori messi a disposizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
[4]Inoltre per quanto concerne il trattamento di quiescenza la Gioventu' italiana del Littorio versera' allo Stato, per tutto il periodo di tempo in cui i professori sono posti a sua disposizione, un contributo sullo stipendio in misura uguale ai quello previsto per il trattamento di quiescenza del personale da essa direttamente dipendente, nonche' l'importo delle ritenute in conto entrate del Tesoro operate sugli stipendi dei professori suddetti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
