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La vigilanza dello Stato sulle Accademie e' esercitata dal Segretario Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
