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I diplomi conseguiti secondo l'ordinamento della soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma nonche' dell'Accademia femminile di Orvieto dalla loro fondazione sino all'entrata in vigore della presente legge, hanno valore legale a tutti gli effetti per l'insegnamento della educazione fisica.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
