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Il servizio prestato fino alla entrata in vigore della presente legge, presso la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile in Roma in qualita' di insegnante incaricato, di aiuto o di assistente e' considerato, agli effetti della valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre universitarie e negli esami di abilitazione alla libera docenza, alla stessa stregua di quello prestato presso Universita' o Istituti superiori.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
