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[1]Le spese a qualsiasi titolo per il personale di ogni categoria comprese quelle per il trattamento di quiescenza e tutte le altre spese per il funzionamento delle Accademie sono a carico della Gioventu' italiana del Littorio.
[2]Dette Accademie sono amministrate dalla Gioventu' italiana del Littorio.
[3]I proventi derivati da lasciti e donazioni e i contributi di altre amministrazioni, di enti e di privati assegnati alle Accademie vanno inscritti nel bilancio della Gioventu' italiana del Littorio e assegnati a favore delle Accademie stesse e destinati unicamente a scopi di studio.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
