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[2]Dette Accademie sono amministrate dalla Gioventu' italiana del Littorio.

[3]I proventi derivati da lasciti e donazioni e i contributi di altre amministrazioni, di enti e di privati assegnati alle Accademie vanno inscritti nel bilancio della Gioventu' italiana del Littorio e assegnati a favore delle Accademie stesse e destinati unicamente a scopi di studio.

Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-22;866~art12 · fonte del testo

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