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E' consentito il passaggio degli allievi e dei diplomati delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio ai singoli corsi di laurea o di diploma presso le Universita' e gli Istituti superiori, secondo le norme vigenti in materia di istruzione superiore.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
