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[1]La spesa occorrente, prevista in L. 300.000 circa, sara' interamente anticipata dallo Stato, salvo il recupero delle quote a carico della provincia di Brescia e del comune di Garadone Riviera che sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della effettiva spesa.
[2]Tali quote saranno rimborsate allo Stato in venti rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello della ultimazione delle opere.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 maggio 1930 - Anno VIII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Di Crollalanza - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
