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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' accordata la stabilita' nel suo ufficio attuale ad ogni insegnante delle scuole elementari, il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio straordinario, con qualsivoglia nome sia chiamato, come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sottomaestro e simili, purche' sin dal momento della sua assunzione in ufficio, comunque avvenuta, avesse i requisiti legali.
[7]Un attestato del provveditore agli studi, sopra relazione dell'ispettore scolastico, dovra' provare, che l'insegnante abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un trentennio, e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (articoli 10 e 16 del testo unico del 21 ottobre 1903, n. 431).
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]RAVA.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
