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Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di eta' previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sara' considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potra' essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1. Ove alla data del raggiungimento dei limiti di eta' non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di eta'.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art27 · fonte del testo

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