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In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza", possono essere applicati orari di lavoro settimanali di durata non superiore a 56 ore fino al 31 dicembre 1969 e a 48 ore fino al 31 dicembre 1970. A decorrere dal 1 gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa e regolata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;747~art23 · fonte del testo

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