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Il personale che conseguira' la sistemazione in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non potra' concorrere ai posti degli impieghi d'ordine in altre Amministrazioni dello Stato, i quali, secondo le disposizioni in vigore, sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali aventi diritto ad impiego civile.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
