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Quando, per mancanza di sottufficiali in servizio sedentario, non vi sia modo di ripianare le vacanze che si verificano nel ruolo del personale d'ordine, l'Amministrazione militare potra', in deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, attribuire tali posti al proprio personale non di ruolo, comunque denominato, che, in servizio ininterrotto dall'8 maggio 1924 con mansioni d'ordine, abbia presentato domanda di sistemazione entro il 19 marzo 1926, e che, all'atto in cui tale sistemazione sara' effettuata, si trovi ancora in servizio.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
