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L'Ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra, istituito con decreto del 19 marzo 1920 del Ministero della guerra, passa alla diretta dipendenza del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra. In deroga agli articoli 39 e 40 del regolamento per l'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, le cariche di gestore e di capo ufficio d'amministrazione potranno essere riunite, in via permanente, in unica persona.

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art8 · fonte del testo

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