Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sepolture militari esistenti nei cimiteri civili nel territorio anche non compreso nell'art. 5 della presente legge dovranno conservarsi in perpetuo a cura dei Comuni interessati. A richiesta dei Comuni stessi e mediante convenzioni da approvarsi dal Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture anzidette. L'importo di tale contributo sara' prelevato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 11. Sono esclusi dal contributo stesso i Comuni i quali hanno gia' assunto a loro carico le spese sopra indicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art12 · fonte del testo
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