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[1]Fino a tutto l'esercizio finanziario 1943-44, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e' autorizzato a concedere ai comuni che, per l'amministrazione dei centri rurali di cui all'art. 1 e per l'organizzazione ed il funzionamento dei locali servizi pubblici, debbano assumere nuove o maggiori spese a carico dei loro bilanci, anticipazioni per porli in grado di far fronte alle spese medesime.
[2]Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, riguardanti tali spese e la contrattazione delle anticipazioni, dovranno riportare l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.
[3]Decorso il periodo di cui al primo comma del presente articolo, le condizioni e le modalita' per il rimborso delle anticipazioni saranno stabilite, su richiesta dell'Ente di colonizzazione, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.
[4]Alle riunioni delle Commissione, in cui saranno trattati gli affari contemplati nel presente articolo, partecipera', con voto deliberativo, il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un funzionario da lui delegato.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[6]Data a Roma, addi' 8 giugno 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - DI REVEL - PARESCHI
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
