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[1]Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'Interno, potra' essere provveduto, in dipendenza della colonizzazione del latifondo siciliano, a modificazioni delle circoscrizioni comunali, anche all'infuori dei casi preveduti negli articoli 30 a 34 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, e senza la osservanza della procedura prescritta dagli articoli medesimi e dal successivo art. 35.
[2]Con i provvedimenti preveduti dal presente articolo potranno essere anche disposti, ove occorra, spostamenti territoriali tra comuni appartenenti a provincie diverse.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
