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Miscellanea
Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato
Legge 30 novembre 1952, n. 1844
- Aggiornato al
- 7 dicembre 1952
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Il personale straordinario maschile e femminile delle ferrovie dello Stato, anche se…
- Art. 2La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverra' nelle qualifiche di prima…
- Art. 3La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrera' dal 1 gennaio 1951, se al 31 dicembre…
- Art. 4Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati…
- Art. 5Fermo il disposto dell'art. 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica…
- Art. 6Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo…
- Art. 7Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo…
- Art. 8La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sara'…
- Art. 9Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1 maggio…
- Art. 10Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in…
- Art. 11Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al…
- Art. 12Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di…
- Art. 13Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della…
- Art. 14Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29…
- Art. 15L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' compensato dalla minore spesa…
