Art. 15 — Norma transitoria
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non puo' aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilita' del condannato. Si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art15 · fonte del testo
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