Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
Abrogato dal 1 aprile 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48.
Abrogato dal 1 aprile 2010
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4 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 2004 al 1 aprile 2010. 501 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:
tolto: a) i sigari e sigaretti;
tolto: b) le sigarette;
tolto: c) il tabacco da fumo:
tolto: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
tolto: 2) gli altri tabacchi da fumo;
tolto: d) il tabacco da fiuto;
tolto: e) il tabacco da masticare. I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:
tolto: a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:
tolto: 1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
tolto: 2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
tolto: 3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
tolto: 4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri;
tolto: b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);
tolto: c) sono considerati tabacchi da fumo:
tolto: 1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
tolto: 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;
tolto: 2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.
tolto: d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
tolto: e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1985-03-07;76~art2 · fonte del testo
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