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[1]Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dalle disposizioni della presente legge.
[2]Essi sono assimilati di rango al grado di capitano (o gradi corrispondenti) se cappellani capi, ovvero al grado di tenente (o gradi corrispondenti) se cappellani.
[3]L'assimilazione di rango a grado militare non assoggetta alla giurisdizionale penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione parziale o totale od in caso di imbarco sulle Regie navi.
[4]Essa conferisce pero' in ogni tempo l'obbligo della osservanza dei doveri gerarchici ed il diritto agli onori propri del grado cui i cappellani sono assimilati.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
