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[1]L'Ordinario militare per l'Italia, prima di prendere possesso del suo ufficio, presta nelle mani del Capo dello Stato il giuramento di fedelta' secondo la formula dell'articolo 20 del Concordato:

[2]«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

[3]Il vicario generale prestera' analogo giuramento nelle mani del Ministro per la guerra.

[4]Gli ispettori presteranno il giuramento prescritto per gli ufficiali delle forze armate, nelle mani del Ministro suddetto.

[5]I cappellani presteranno tale giuramento nelle mani delle autorita' militari da cui vanno a dipendere.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-01-16;77~art7 · fonte del testo

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