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[1]I sacerdoti da nominarsi cappellani debbono possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici.
[2]Per la nomina a cappellano in servizio permanente occorre non aver superato il 40° anno di eta'. E' titolo di preferenza per tale nomina aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati, eppure, negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra o l'aver conseguito altre benemerenze militari.
[3]I cappellani sono promossi cappellani capi per merito comparativo, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dall'Ordinario militare per l'Italia e della quale fanno parte il Vicario e i due ispettori.
[4]Un cappellano capo, prescelto dall'Ordinario, vi esercitera' le funzioni di segretario.
[5]Detta commissione giudichera' sulla base di rapporti informativi annuali e di ogni altro elemento a sua conoscenza o che ritenesse di procurarsi.
[6]Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.
[7]Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti.
[8]Il verbale di ciascuna seduta e' soggetto al visto di approvazione del Ministro competente, il quale indichera' quali deliberazioni eventualmente non approvi.
[9]Potranno essere scrutinati per la promozione a cappellano capo soltanto i cappellani che abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Agli effetti dell'avanzamento i cappellani sono inscritti in un ruolo unico di anzianita', a cura del Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 30 giugno 1948
