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[1]La nomina degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia, di Vicario generale, di ispettore, e' fatta, su designazione della Santa Sede, a termini dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848, con Regio decreto proposto dal Primo Ministro Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'interno.
[2]La nomina dei cappellani ha luogo con Regio decreto proposto dal Ministro competente, su designazione dell'Ordinario militare; le promozioni a cappellano capo sono effettuate con le norme dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
