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[1]Per i bisogni straordinari dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato in pace e in guerra sono istituiti un ruolo ausiliario e un ruolo di riserva di personale ecclesiastico in congedo, disciplinati da norme da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti.

[2]Gli inscritti nei ruoli suddetti, in considerazione del loro particolare carattere, possono in via eccezionale far parte, a domanda, della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1936-01-16;77~art22 · fonte del testo

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