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[1]L'Ordinario militare per l'Italia, assieme con il Vicario generale e con gli ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma in locali demaniali.
[2]I cappellani capi ed i cappellani del Regio esercito hanno il loro ufficio e alloggio negli ospedali militari, nelle infermerie o in appositi locali stanziati nel territorio della divisione militare alla quale sono addetti.
[3]Per quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza dispongono analogamente i Ministeri competenti.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
