Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei limiti e con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 sono estese agli appartenenti al personale suddetto, allorche' essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni disciplinari in vigore per gli impiegati civili, contenute nel capo VIII del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonche' quelle relative alle aspettative, alle disponibilita' ed ai congedi, contenute nel capo X.
[2]Le sanzioni disciplinari previste nel citato capo VIII non possono in ogni caso essere inflitte se non dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
