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Il Ministro competente puo', su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo gli appartenenti al personale ecclesiastico per il servizio dell'assistenza spirituale che abbiano prestato venti anni di servizio utile a pensione, ancorche' non ne facciano domanda.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
