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[1]All'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sara' concessa una indennita' una volta tanto, pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado di equiparazione, per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, considerata come anno intero.
[2]L'Ordinario militare per l'Italia che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sara' liquidata, secondo le leggi vigenti sulle pensioni militari, avendo per base la media degli stipendi del grado di equiparazione, durante l'ultimo triennio.
[3]Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potra' essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennita' per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia di cui al comma secondo.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
