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I cappellani capi in servizio permanente, compiuto il decimo anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumono la qualifica di primi cappellani capi, con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o qualifiche corrispondenti). Qualora nell'ordinamento dell'amministrazione militare presso la quale prestano servizio non esista la qualifica di primo capitano, essi saranno trasferiti presso altra amministrazione.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
