Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1981 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, per uno o piu' impianti e per il dipendente personale, nonche' per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalita' aziendali, e cioe' quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unita', oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti il servizio negli impianti medesimi;
  • b)che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresi' l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi. 2 Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si puo' prescindere dai limiti di cui al punto a). La partecipazione alle predette mense puo' essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa. 1
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1975, n. 197

1

La L. 6 giugno 1975, n. 197, ha disposto (con l'art. 15) che "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "personale di altri impianti" deve intendersi anche: a) il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore; b) il personale che, prestando servizio in localita' diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore. Il personale di cui ai precedenti punti a) e b) puo' essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle localita' ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessita' dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituito."

L. 6 ottobre 1981, n. 564

2

La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "il dipendente personale" deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio."

Testo in vigore dal 28 ottobre 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1975 al 28 ottobre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1981, n. 564

    La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che " Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "il dipendente personale" deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-06-05;348~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari