Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonche' per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai gia' svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso, gli stabilimenti e le officine militari. La convalida e' concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza puo' essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art10 · fonte del testo
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