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Fermo restando il vincolo di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i fondi dei conti n. 1 e n. 2, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potranno essere ceduti in conto deposito fruttifero vincolato con successiva capitalizzazione degli interessi, o a titolo di premio unico per la costituzione di assicurazioni individuali, all'Ente con il quale l'Istituto nazionale L.U.C.E. dovesse stipulare apposita convenzione per la assicurazione dei propri impiegati ed agenti subalterni, secondo il disposto dell'articolo 83 del regolamento del personale approvato con decreto del Capo del Governo del 13 dicembre 1934.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
