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[1]Il liquidatore curera' l'esecuzione del piano di liquidazione definitivamente approvato ai sensi del precedente articolo.
[2]I capitali che risulteranno assegnati ai conti individuali, n. 1 e n. 2, degli impiegati ed agenti subalterni rimasti iscritti alla Cassa al 13 dicembre 1934, continueranno ad essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, con progressiva capitalizzazione degli interessi, restando vincolati fino a che l'impiegato od agente non cessi di far parte del personale dell'Istituto. Ne assumera' la gestione, dandone conto separato in bilancio, lo stesso Istituto nazionale L.U.C.E.
[3]All'atto in cui i singoli impiegati ed agenti cesseranno dal servizio, il fondo dei conti individuali n. 1, sara' soggetto al disposto dell'art. 84 del vigente regolamento del personale: il fondo dei conti individuali n. 2 sara' invece cumulato - agli effetti della opzione di cui all'art. 85 del detto regolamento - con il trattamento di previdenza eventualmente costituito dall'Istituto, con propri contributi e per il servizio posteriore al 13 dicembre 1934, presso Enti di assicurazione o Casse di previdenza. In mancanza di tale trattamento, ed in ogni modo tutte le volte che sia liquidato quello previsto negli articoli 74 e 82 del regolamento del personale, il fondo dei conti individuali n. 2 restera' in piena e libera proprieta' dell'Istituto.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
