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[1]Il liquidatore, accertata la consistenza patrimoniale della Cassa, rivedute e, ove occorra, rettificate in conformita' alle norme statutarie le singole assegnazioni di fondi ai conti individuali, compilera' il piano di liquidazione da presentare insieme ad una particolareggiata relazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
[2]Il Consiglio, pubblicato il piano, ricevute le eventuali opposizioni degli interessati e sentito il liquidatore, decidera' in via definitiva sul piano stesso, con deliberazione non soggetta a gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
