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I fondi devoluti all'Istituto nazionale L.U.C.E. ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, saranno investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per costituire un fondo inalienabile, i cui interessi, da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione dell'Istituto, saranno destinati alla concessione di sussidi al personale di ruolo dell'Istituto stesso che si trovi in condizioni di bisogno.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
