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Sono devoluti al patrimonio dell'Istituto nazionale L.U.C.E. i fondi comunque distribuiti nel patrimonio della Cassa, che risultino ancora accantonati, senza che ne sia stata disposta la liquidazione al 13 dicembre 1934, per il trattamento di previdenza che eventualmente avesse dovuto competere ad impiegati od agenti subalterni cessati dal servizio anteriormente al 21 settembre 1933.

Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1081~art4 · fonte del testo

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