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I fondi dei conti individuali n. 2, costituiti ai sensi dell'art. 2, seconda parte, dello statuto della Cassa, ma non concessi al personale che - in applicazione dei Regi decreti legge 3 aprile e 21 settembre 1933, nn. 266 e 1234, convertiti rispettivamente nelle leggi 8 giugno e 28 dicembre 1933, nn. 817 e 1859 - sia cessato dal servizio a tutto il 13 dicembre 1934, sono devoluti come appresso:
- a)per complessive L. 100.000, prelevabili dagli accantonamenti annui in quote proporzionali al loro ammontare, al patrimonio dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
- b)per la rimanente somma ai conti individuali n. 1, di cui alla prima parte del citato art. 2 relativi al personale rimasto iscritto alla Cassa al 13 dicembre 1934, effettuandosene il riparto secondo le norme dell'art. 4 dello statuto della Cassa medesima.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
