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Con decreto di cui al 3° comma del precedente art. 1 - da registrarsi alla Corte dei conti e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, provvedera' anche:
- a)a fissare i termini entro i quali il liquidatore dovra' presentare il piano di liquidazione e la relazione;
- b)a stabilire i termini e le modalita' per la pubblicazione del piano di liquidazione e per la presentazione, da parte degli interessati, delle eventuali opposizioni;
- c)a stabilire come debbano essere determinate le competenze del liquidatore;
- d)a precisare le modalita' di concessione dei sussidi previsti nell'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
