La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta soprattassa viene altresi' rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-22;451~art2 · fonte del testo

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