Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti: "Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entita' del prelievo di corresponsabilita' dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa e' ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa e' dovuta in misura pari al doppio del prelievo. Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta".

Testo vigente dal 28 agosto 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-22;451~art1 · fonte del testo

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