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[1]L'importo delle somme versate nelle tesorerie dello Stato, quali proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli o di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative, sara' inscritto, con decreto del ministro del tesoro, in uno speciale capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Rava. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
