Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La cumulazione ammessa dall'art. 2, n. 2, della legge 19 luglio 1862, n. 722, e' estesa ai bibliotecari-conservatori dei manoscritti i quali potranno avere l'incarico dell'insegnamento di biblioteconomia, di bibliologia, di paleografia e di altre discipline analoghe negli Istituti universitari o in scuole speciali.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
