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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il ruolo organico del personale dei farmacisti della R. marina e' stabilito in conformita' della tabella seguente:
[7]1 farmacista direttore di 1ª classe, L. 5000 4 farmacisti direttori di 2ª classe, L. 4000 2 farmacisti di 1ª classe, L. 3500 7 farmacisti di 2ª classe, L. 2500 -- 14
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano. Mirabello.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 20 luglio 1910
