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[1]Il credito di ciascun assicurato, di cui al precedente articolo, corrisponde alla somma che viene ricuperata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle compagnie assicuratrici che stipularono i contratti originari. La liquidazione e' fatta in lire italiane.
[2]Quando per i premi pagati prima del 9 aprile 1919 in corone austro-ungariche vecchie non e' ricuperato un importo in lire italiane pari o superiore a 40 lire per cento corone austro-ungariche, oppure per cento marchi germanici, la somma ricuperata viene maggiorata sino a raggiungere il detto tasso di conversione del 40 per cento.
[3]Per i premi pagati in moneta diversa dalla lira italiana dal 9 aprile 1919 in poi, la conversione in lire italiane viene fatta sulla base del tasso di cambio della moneta di pagamento in rapporto alla lira al momento del pagamento stesso.
[4]Si considerano in vigore al 1° gennaio 1920 i contratti scaduti a quella data, oppure scaduti posteriormente, gli uni e gli altri non regolati fra le compagnie assicuratrici e gli assicurati, nonche' quelli per i quali i premi sono stati pagati senza interruzione, ovvero sono stati sospesi a causa della guerra o della soppressione delle rappresentanze delle nuove provincie italiane delle compagnie assicuratrici.
[5]Le riserve dei premi sono determinate in ogni caso sulla base dei premi effettivamente pagati.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
