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[1]I Buoni di cassa di cui all'articolo 1, cesseranno di avere corso legale col 31 dicembre 1901 mediante riemissione delle monete divisionali presentemente immobilizzate nella Tesoreria Centrale e nelle Sezioni di Tesoreria dello Stato.
[2]I Buoni di cassa che non saranno presentati per il cambio alla Tesoreria Centrale o alle Sezioni di Tesoreria entro il 31 dicembre 1906, saranno prescritti.
[3]Il valore dei Buoni prescritti sara' devoluto ad aumento del fondo di dotazione della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 16 febbraio 1899.
[6]UMBERTO.
[7]Vacchelli.
[8]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
